Art. 1 – Natura e sede
L’Associazione “Amici del Cottolengo”, consacrata al Sacro Cuore di Gesù e alla Vergine Maria, sotto la protezione di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, è un’associazione privata di fedeli, costituita e retta a norma dei can. 298-311 e 321-329 del Codice di Diritto Canonico.
L’Associazione ha sede in Torino, via Cottolengo n. 14, presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza.

Art. 2 – Ecclesialità
L’Associazione “Amici del Cottolengo” professa la propria piena comunione con la Chiesa universale e con le Chiese particolari nel cui ambito è presente.
Si riconosce nei cinque criteri d’ecclesialità indicati nell’Esortazione Apostolica “Christefideles laici” e ripresi nella Nota Pastorale della Conferenza Episcopale Italiana, “Le aggregazioni laicali nella Chiesa” del 29 aprile 1993:
1. il primato della vocazione d’ogni cristiano alla santità;
2. la responsabilità di confessare la fede cattolica in obbedienza al Magistero della Chiesa;
3. la testimonianza di una comunione salda e convinta, in relazione filiale con il Papa, perpetuo e visibile centro dell’unità della Chiesa universale, e con il Vescovo, principio visibile e fondamento dell’unità della Chiesa particolare;
4. la conformità e la partecipazione al fine apostolico della Chiesa, ossia l’evangelizzazione, la santificazione degli uomini e la formazione cristiana delle loro coscienze, in modo che riescano a permeare di spirito evangelico le varie comunità e i vari ambiti;
5. l’impegno di una presenza nella società umana che, alla luce della dottrina sociale della Chiesa, si ponga a servizio della dignità integrale dell’uomo.

Art. 3 – Identità e fine
Gli “Amici del Cottolengo” sono dei cristiani che si propongono di perseguire la santità nelle ordinarie situazioni di vita e di lavoro, seguendo il Signore nella Chiesa secondo lo spirito di San Giuseppe Benedetto Cottolengo. S’impegnano pertanto a vivere tale spirito di costante preghiera e azione di grazie, di fede illimitata in Dio Padre Provvidente, di dedizione ai poveri in cui è presente Gesù Cristo, di fraterna condivisione, d’amore all’Eucaristia, di filiale devozione alla Vergine Maria, di serena accettazione delle prove nella gioiosa speranza del Paradiso.
Gli “Amici del Cottolengo” riconoscono la Piccola Casa della Divina Provvidenza come realtà peculiare in cui si realizza lo spirito del Santo fondatore; si riconoscono membri della famiglia cottolenghina insieme con i poveri della Piccola Casa, le Suore, i Fratelli e i Sacerdoti cottolenghini, ai quali tutti si sentono legati da un particolare vincolo di fraternità spirituale; riconoscono nel Padre della Piccola Casa il successore del Santo Fondatore e centro d’unità della famiglia cottolenghina, al quale compete la responsabilità di promuovere la fedeltà al genuino spirito del Fondatore.
Gli “Amici del Cottolengo”, prendendo a modello la figura del Santo, intendono diffonderne i valori del suo insegnamento ovunque essi operino.

Art. 4 – Apostolato
Gli “Amici del Cottolengo” sono dei cristiani impegnati che realizzano il loro apostolato in primo luogo nella vita quotidiana: in famiglia, negli ambienti di lavoro, di studio, del tempo libero e del servizio, testimoniano con onestà e coerenza di vita, con una professionalità seria e responsabile, con la condivisione fraterna delle gioie, dei dolori e delle giuste aspirazioni di chi sta loro accanto, con l’apertura generosa al servizio del prossimo in ogni circostanza.
Gli “Amici del Cottolengo” prestano un’attenzione privilegiata ai poveri, agli ammalati, alle vittime di qualsiasi forma di emarginazione e sono sensibili a tutte le forme d’apostolato.

Art. 5 – Testimonianza
Gli “Amici del Cottolengo” rifiutano tutto ciò che provoca ed alimenta l’ingiustizia, l’oppressione, l’emarginazione e la violenza, e agiscono concretamente per rimuoverne le cause denunciandole con coraggio.
In spirito di povertà vivono con cristiana testimonianza il distacco dai beni terreni, con criteri di vera semplicità e di generosa condivisione. In una società dominata dalla competizione e dall’efficienza operativa testimoniano il primato dello spirito, credendo nella fecondità della sofferenza e del sevizio, convinti che la non violenza è lievito di pace e che il perdono costruisce fraternità.

Art. 6 – Impegno dell’associato
L’Associazione” Amici del Cottolengo” nella convinzione di rappresentare l’ambito di un particolare cammino di perfezione cristiana, richiede ai suoi aderenti uno speciale impegno di tensione alla santità.
Essere Amico del Cottolengo nel modo proprio previsto dall’Associazione è un impegno liberamente scelto che viene assunto pubblicamente mediante l’emissione di una Promessa, al compimento di un necessario tempo di preparazione.

Art. 7 – Ammissione
L’ammissione all’Associazione è offerta e possibile ad ogni battezzato che sia in piena comunione con la Chiesa cattolica e che si identifichi nello spirito e nella prassi cristiana vissuta e testimoniata attraverso l’esperienza cottolenghina.
Dopo un periodo di frequentazione delle attività associative, sufficiente per una reciproca conoscenza, l’aspirante rivolge domanda scritta di ammissione al Presidente del Gruppo, che la sottopone al Consiglio Direttivo. Se di maggiore età e ritenuto idoneo, viene ammesso ad un periodo di prova.

Art. 8 – Periodo di prova e formazione iniziale
Per giungere in modo consapevole e pienamente responsabile all’assunzione del suo impegno, l’aspirante vi si prepara attraverso un iniziale periodo di formazione e prova.
Tale periodo, normalmente corrispondente ad un anno formativo, comprende principalmente: Partecipazione alle attività formative programmate, preghiera, riflessione, conoscenza dello spirito e dell’opera di San Giuseppe Cottolengo, opportuni contatti con le opere della Piccola Casa, partecipazione attiva al volontariato.
Particolari casi giustificati e personali, accolti dal Consiglio, possono protrarre questo periodo anche a tempo indeterminato. Queste situazioni considerate eccezionali, saranno oggetto di revisione periodica da parte del Consiglio. A tutti gli effetti nel contempo queste persone sono considerate comunque Amici del Cottolengo.

Art. 9 – Formula della Promessa
La formula della Promessa è la seguente:

“Io N.N. mosso dalla grazia dello Spirito Santo, in risposta alla chiamata del Padre, alla presenza di voi, fratelli e sorelle, sinceramente prometto a Dio di tendere alla perfezione evangelica seguendo Gesù Cristo nello spirito del carisma cottolenghino, secondo la regola di vita dell’Associazione “Amici del Cottolengo” espressa nel suo Statuto.
Affido filialmente questa mia promessa alla Vergine Maria regina della Piccola Casa, al Santo Cottolengo e a tutte le anime che hanno vissuto qui la loro sofferenza e il loro servizio e ora risplendono nella gloria del Padre. Amen”.

Art.10 – Modalità di emissione della promessa
La promessa dell’associato viene emessa per quanto possibile davanti alla comunità riunita e in occasione di una ricorrenza significativa, della liturgia o della Piccola Casa, della vita del gruppo o dell’Associazione.
L’emissione della promessa viene attestata in un verbale, sottoscritto dal promittente, dal presidente del gruppo o loro rispettivo delegato, e da almeno due testimoni.
Il verbale sarà conservato a cura del Segretario nell’Archivio dell’Associazione.

Art.11 – Dimissioni Volontarie dall’Associazione
Il vincolo della promessa è di per sé stabile e permanente; tuttavia ogni associato, dopo matura riflessione, può lasciare l’Associazione comunicando la propria decisione per iscritto al Presidente del Gruppo, il quale ne prende formalmente atto nella prossima riunione.

Art.12 – Decadenza dall’Associazione e dimissioni imposte
§ 1. Decade dall’associazione, per il fatto stesso, l’associato che viene a trovarsi nelle condizioni contemplate dal can. 316 §1. Il Consiglio di Gruppo, accertata la situazione, prende atto dell’avvenuta decadenza, e il Presidente la notifica per iscritto all’interessato.
§ 2. Può essere dimesso, con delibera del Consiglio di Gruppo l’associato il quale conduca notoriamente un tenore di vita gravemente lesivo della fede o della morale cristiana, o degli obblighi assunti con l’adesione all’Associazione e sanciti dallo Statuto; sia stato assente dalla vita associativa per un lungo periodo e senza giustificazione.
Per deliberare validamente le dimissione, il Consiglio di Gruppo deve essere nella composizione di tutti i suoi membri, eccettuato il caso in cui oggetto del procedimento sia uno di loro, nel qual caso l’interessato si deve astenere dalle riunioni e dal voto in merito alla questione. Il voto viene espresso in forma segreta.
§ 3. Il Presidente non darà avvio a procedure di dimissioni senza avere prima ricercato un fraterno contatto con l’interessato, e averlo invitato ad emendare la sua condotta o in subordine a presentare le dimissioni volontarie.

Art.13 – Vita di preghiera
Memore dell’esempio e dell’insegnamento del Santo, l’Amico del Cottolengo è cosciente di essere alla costante presenza di Dio, e si esercita in essa per mezzo della preghiera; profondamente convinto della sua importanza ed essenzialità per e nella vita del credente, si sente intimamente legato a questo irrinunciabile strumento di dialogo spirituale ed intimo per mezzo del quale esprime sentimenti di lode, di ringraziamento, di supplica e di conversione.
L’Amico del Cottolengo ritiene necessario l’impegno quotidiano e personale della preghiera; non di meno sente preziose le opportunità e le occasioni della preghiera comunitaria con gli altri Amici o con altri fratelli nella fede, frequentati nell’ambito parrocchiale o in gruppo.
Per sentirsi spiritualmente legato con gli Amici, ogni giorno recita l’orazione “colletta” liturgica del Santo Cottolengo, e pratica la lettura dei pensieri dl Santo riportati nel libro “Fiori e profumi dai detti di San Giuseppe Benedetto Cottolengo” o in altre raccolte.
Facendo proprio l’insegnamento della Chiesa, l’Amico del Cottolengo pone al vertice della propria preghiera la partecipazione alla celebrazione eucaristica; stima in modo speciale la preghiera liturgica, e in seno ad essa la Liturgia delle Ore; coltiva l’ascolto e la meditazione della Parola di Dio; onora con devoto affetto la Vergine Maria, soprattutto con le pie pratiche dell’Angelus e del Santo Rosario.
L’Amico del Cottolengo attinge frequentemente alla sorgenti della grazia divina attraverso i Sacramenti dell’Eucaristia e della Riconciliazione.

Art.14 – Vita associativa
La vita dell’Associazione riguarda e coinvolge ogni singolo associato, a livello sia personale che associativo.
A livello personale ogni associato è tenuto a concretizzare il senso della propria scelta cristiana e cottolenghina con opportune opere di volontariato in armonia con le proprie qualità e disponibilità di tempo e in risposta a particolari necessità emergenti sia nell’ambito della Piccola casa che all’esterno; in famiglia, in parrocchia, nella propria struttura sociale ecc.
A livello associativo ogni Amico è chiamato a partecipare con assiduità e responsabilità alle attività proposte e previste nel calendario annuale, che comportano principalmente:
· le riunioni mensili di studio e preghiera;
· le giornate di ritiro;
· gli esercizi spirituali;
· le giornate di servizio;
· le celebrazioni liturgiche particolari.
Almeno una volta all’anno, nel corso di un’apposita assemblea o giornata dedicata, si darà spazio a una serena verifica comunitaria, al fine di correggere e stimolare una più feconda vita associativa.

Art.15 – Assistenza spirituale
Quale realtà squisitamente ecclesiale, per il raggiungimento dei propri fini spirituali l’Associazione sente necessaria la presenza dei sacerdoti, quali “artefici di comunione, educatori nella fede, testimoni di Dio, apostoli di Gesù Cristo, ministri dell’Eucaristia e della vita sacramentale, maestri e guide spirituali” .
Pertanto ogni Gruppo ha un Assistente Spirituale, nominato dal Padre e scelto tra i sacerdoti cottolenghini.
Compito dell’Assistente spirituale è animare e guidare pastoralmente il cammino di crescita spirituale e di formazione. Parteciperà con voce consultiva alle riunioni del Consiglio quando devono trattare argomenti di spiritualità, di formazione, di iniziative pastorali e liturgiche.
L’Assistente Spirituale si asterrà, anche in sedi informali, dall’esprimere qualsiasi parere od opinione circa l’ammissione o la dimissione di persone con le quali abbia avuto rapporti di confessione sacramentale o di direzione o consulenza spirituale.

Art.16 – Articolazione in Gruppi
L’Associazione si articola in gruppi. Il gruppo è la cellula fondamentale dell’Associazione e l’ambito privilegiato in cui si vive la fraterna vita associativa.
Il gruppo ha sede per quanto possibile presso una casa cottolenghina; è costituito secondo un criterio territoriale, e aggrega gli associati che in quella zona abbiano il domicilio o il riferimento significativo a una casa cottolenghina.

Art.17 – Organi sociali del Gruppo
§ 1. Sono organi sociali del Gruppo:
a) l’assemblea di Gruppo;
b) il Consiglio di Gruppo:
c) il Presidente di Gruppo.
§ 2. Fatta eccezione per le Assemblee, tutti gli organi sociali durano in carica tre anni. Gli eletti sono rieleggibili consecutivamente per un secondo triennio.
§ 3. Gli organi collegiali si riuniscono validamente con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.18 – L’Assemblea di Gruppo
§ 1. L’Assemblea di gruppo è costituita da tutti gli associati membri del Gruppo stesso. Sue competenze sono:
a) eleggere il Consiglio di gruppo;
b) approvare annualmente il bilancio economico consuntivo del Gruppo;
c) deliberare su questioni importanti che il Presidente o il Consiglio del Gruppo abbiano deciso di sottoporle.
§ 2.Convocare e presiedere l’Assemblea, e stabilirne l’ordine del giorno, compete al Presidente del Gruppo; Egli ha facoltà di farlo, dopo aver sentito il parere del Consiglio, ogni volta che lo ritenga necessario od opportuno; è tenuto a farlo almeno una volta all’anno, e, oltre che per gli adempimenti statutari, ogni volta che ciò sia richiesto, per iscritto da almeno un terzo dei membri del gruppo, o sia richiesto con delibera del Consiglio di Gruppo.
§ 3. L’Assemblea convocata per le elezioni, su richiesta del Consiglio di Gruppo può deliberare le modalità di votazione e stabilire il numero minimo di suffragi necessari per ottenere l’elezione, a garanzia dell’effettiva rappresentatività degli eletti.

Art. 19 – Il Consiglio di Gruppo
§ 1. Il Consiglio di Gruppo è composto di cinque associati del Gruppo stesso, eletti dall’Assemblea di Gruppo; se il gruppo non supera i quindici membri, è facoltà dell’Assemblea stabilire la riduzione dei membri del Consiglio a tre. Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio, con voce consultiva, i rappresentanti di quegli Istituti cottolenghini (Suore, Fratelli e Sacerdoti), che siano presenti nella zona di riferimento del Gruppo stesso. Tali rappresentanti saranno designati dai rispettivi Superiori competenti; la loro partecipazione è espressione di comunione nella medesima spiritualità cottolenghina, e tramite di collegamento con la struttura della Piccola Casa.
§ 2. Compete al Consiglio di Gruppo:
a) eleggere nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente;
b) eleggere il Segretario e l’Economo a norma degli articoli 22 e 23;
c) deliberare la nomina di eventuali incaricati ad altri uffici;
d) chiedere al Presidente la convocazione dell’Assemblea di gruppo a norma dell’art. 18 §3;
e) approvare il Regolamento del Gruppo;
f) deliberare l’ammissione al periodo di prova ed emissione delle promesse a norma degli art.7e8;
g) approvare i programmi formativi e le iniziative del Gruppo;
h) deliberare le spese del Gruppo;
i) rivedere annualmente i conti dell’Economo e lo schema di bilancio consuntivo predisposto e sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea;
j) prendere ogni altro provvedimento utile per la vita del Gruppo e per il raggiungimento in esso del fine dell’Associazione.

Art.20 – Il presidente del Gruppo
§ 1. Il presidente del Gruppo è eletto nel proprio seno dal Consiglio del Gruppo.
§ 2. Compete al Presidente:
a) rappresentare il Gruppo;
b) essere vincolo di comunione del Gruppo con altre forme associative della Piccola Casa;
c) convocare e presiedere l’Assemblea del Gruppo e del Consiglio, e stabilirne l’ordine del giorno;
d) chiedere al Padre della Piccola casa la nomina dell’Assistente spirituale del gruppo;
e) curare l’attuazione nel gruppo delle delibere Assembleari e del Consiglio;
f) informare i membri del Gruppo sull’andamento della vita del Gruppo stesso;
g) promuovere ogni altra iniziativa utile alla vita del Gruppo e al raggiungimento in esso del fine dell’Associazione.
§3.Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, per le normali funzioni amministrative e statutarie è sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente può volta per volta delegare per iscritto il Vicepresidente a compiere taluni atti di propria competenza.

Art.21 – Uffici Sociali
§ 1. Sono uffici sociali nel gruppo quelli di:
a) Segretario del Gruppo;
b) Economo del Gruppo;
c) altri che, nell’ambito delle rispettive competenze, il Consiglio del Gruppo possono essere istituiti per meglio provvedere a determinati servizi.
§ 2.Il Segretario, l’Economo e i preposti ad altri uffici sono eletti con delibera dal Consiglio di Gruppo.
Quando non si tratti di incarichi transitori di durata più breve, la durata nell’ufficio è sempre triennale, e rinnovabile senza limiti.
§ 3.Gli uffici sociali possono essere conferiti solo ad associati, e anche se membri del Consiglio, uno stesso associato può ricoprire più uffici. Tuttavia la carica del Presidente non è compatibile con qualsiasi ufficio; la carica di Vicepresidente non è compatibile con quella di segretario.
§ 4.Tutte le cariche e gli uffici sono esercitati a titolo gratuito.

Art.22 – Il Segretario
Il Segretario del Gruppo ha le seguenti competenze:
a) redigere e custodire i verbali dall’Assemblea e del Consiglio;
b) custodire e aggiornare il registro generale degli associati;
c) redigere e custodire gli atti dell’Associazione;
d) custodire l’archivio
e) collaborare con il Presidente negli aspetti burocratici della gestione associativa.

Art.23 – L’Economo
L’Economo del gruppo ha le seguenti competenze:
a) amministrare i fondi del gruppo;
b) riscuotere i contributi volontari degli associati;
c) eseguire le spese deliberate dal Consiglio;
d) tenere la contabilità delle entrate e delle spese;
e) sottoporre annualmente i conti alla revisione del Consiglio;
f) predisporre lo schema di bilancio consuntivo annuale e sottoporlo all’approvazione del Consiglio.

Art.24 – Finanziamento
§ 1. Per le proprie necessità materiali il Gruppo si regge sui liberi contributi degli associati.
Ogni associato si sente in dovere di sostenere secondo le proprie possibilità il Gruppo, versando all’Economo il proprio contributo almeno una volta l’anno.
§ 2.In spirito di pieno abbandono alla Divina Provvidenza, il gruppo rifugge da ogni accumulazione di beni; i fondi che fossero esuberanti rispetto alle necessità di spesa ragionevolmente prevedibili entro l’anno, saranno destinati ad opere di carità con delibera del Consiglio di Gruppo. Il Presidente ne informerà gli Associati

Art.25 – Regolamenti
Gli aspetti della vita associativa ai vari livelli, che necessitano che necessitano di più precisa e stabile determinazione, sono disciplinati dal Regolamento, adottato con delibera dal Consiglio del Gruppo.
Le norme del Regolamento sono subordinate a quelle dello Statuto.

Art.26 – Modifiche statutarie
Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati, espresso in sede di Assemblea, oppure previa deliberazione del Consiglio.
Prima di sottoporre a votazione proposte di modifiche statutarie, il Presidente con il Consiglio chiederanno al Padre della Piccola Casa di esprimere il suo parere in merito.

Art.27 – Scioglimento dell’Associazione
Solo organo competente a deliberare lo scioglimento dell’Associazione è l’Assemblea Generale degli associati.
Per deliberare lo scioglimento occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, previo il parere del Padre della Piccola Casa.
In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà destinato ad opere di carità; la concreta destinazione sarà approvata con la maggioranza assoluta dei presenti, dall’Assemblea stessa che ha deliberato lo scioglimento.

Art.28 – Interpretazione dello Statuto
Interpretare lo Statuto è competenza del Consiglio di Gruppo, alla luce delle Norme di Diritto Canonico e delle altre leggi della Chiesa.

Deo Gratias !